Extintiva prescrizione deve essere sostenuto nell'istanza iniziale
Pubblicato da Manuel Casal | Sezione Juris. procedurale
"Tuttavia, indipendentemente dal contratto che le parti sono state legate alla materia civile o commerciale, e che il termine di prescrizione è stata interrotta o no dal ricorrente il 29 maggio 2001, questa Corte non può stimare un eccezione di prescrizione conclusioni presunti sospeso a partire dal l'anno 2003 ha visto più volte che il extintiva prescrizione "deve essere sostenuto nell'istanza iniziale" (sentenza del 17 luglio 2003 ), in modo che l'opponente può esercitare il diritto di difesa e di contraddizione nel modo più ampio possibile e con l'avversa situazione di parità. Come evidenziato nella sentenza di questa Sezione, 18 marzo 2003, se è vero che, come una disposizione del Codice di Giustiniano (8,36,8) prescrizione può essere sostenuto nel contenzioso e in qualsiasi momento che alcune sentenze di questa sala, in particolare il 10 luglio 1997, 30 novembre 2000 e il 25 aprile 2002, ha ammesso, "questa possibilità è quella di adattare i principi di atti procedurali nel processo civile e consentire, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 10 della Costituzione, che i due contendenti sono alla pari e hanno le stesse possibilità di difesa. " Pertanto, dal momento in cui la Costituzione è entrata in vigore ha ammesso che la presunta eccezione procedurale a un certo punto che impedisce l'esercizio negativo il suo diritto di difesa in tutta la sua ampiezza, sia fase delle conclusioni in primo grado e appello, è quello di privare le avverse e cercando di discutere quali sono i motivi sono contrari ad essa, e vi è una grave limitazione al principio di contraddizione disciplina la procedura e una violazione dei principi sanciti dalla Costituzione, ritenendo che l'assunzione delle prove nel secondo caso è molto limitata e sottolineando anche che, come ha ripetutamente sottolineato la giurisprudenza di questa stanza e in altri Sentenze del 22 gennaio 1998 ed il 13 aprile e il 13 ottobre 2000, la prescrizione non può essere apprezzato dal giudice. "
Sentenza della divisione civile della Corte Superiore del 26/10/06, speaker E. Amat, la zia 088/06.
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