Legge sul sistema delle licenze per la creazione di nuove entità che operano nel sistema finanziario di Andorra

Domani entra in vigore la legge 35/2010, 3 giugno, il regime di autorizzazione per la creazione di nuove entità che operano nel sistema finanziario di Andorra , che si ottiene con l'apertura del sistema bancario di Andorra, con la possibilità imprese che operano per creare nuovo sistema finanziario e quindi superare l'attuale situazione di status quo, adempiendo i mandati contenuti nella quarta disposizione transitoria della legge che disciplina le riserve in depositi e altri obblighi e di mantenere operativa depositati dagli enti del sistema finanziario, in data 11 maggio 1995, la legge che disciplina l'ulteriore prima solvibilità e la liquidità delle istituzioni finanziarie, 29 febbraio 1996, e ottava disposizione transitoria della legge che disciplina il regime amministrativa di base per le banche, 30 giugno 1998, dopo l'approvazione di leggi che stabiliscono lo status giuridico di vari tipi di enti che operano nel sistema finanziario di Andorra: le entità non bancarie - gli investimenti di credito finanziario specializzato (società di investimenti finanziari, le agenzie finanziarie di investimento, società di gestione del risparmio, consulenti finanziari), le società di gestione di organismi di investimento collettivo e istituti bancari. concorso per ottenere l'autorizzazione è attribuita alla INAF specializzata come entità istituzionale e pubblico indipendente in termini di sistema finanziario di Andorra.

Testo integrale:

Legge 35/2010, 3 giugno, il regime di autorizzazione per la creazione di nuove entità che operano nel sistema finanziario di Andorra

Poiché il Consiglio generale nella riunione del 3 giugno 2010 ha approvato il seguente:

Legge 35/2010, 3 giugno, il regime di autorizzazione per la creazione di nuove entità che operano nel sistema finanziario di Andorra

Ragione

L'oggetto di questa legge risiede nello stabilire il sistema delle licenze per la creazione di nuove entità che operano nel sistema finanziario di Andorra, e quindi superare l'attuale status quo del sistema finanziario di Andorra che soddisfano i mandati contenuti nella quarta disposizione transitoria della legge che disciplina le riserve in depositi e altri obblighi di mantenere operativa e depositati dagli enti del sistema finanziario, in data 11 maggio 1995, la prima legge che disciplina aggiuntiva solvibilità e la liquidità delle istituzioni finanziarie, 29 febbraio 1996, e l'ottava disposizione transitoria della legge che disciplina il regime amministrativa di base per le banche, 30 giugno 1998, dopo l'approvazione di leggi che stabiliscono la vari tipi di soggetti giuridici operanti nel sistema finanziario di Andorra: non-entità prestiti bancari specializzati, gli investimenti finanziari (società di investimenti finanziari, le agenzie finanziarie di investimento, società di gestione del risparmio, promotori finanziari) società di gestione di organismi di investimento collettivo e le banche.

La legge è strutturata in cinque capitoli, ventuno articoli, altri quattro, un disposizioni derogatorie e tre finali. Il primo capitolo è dedicato a stabilire lo scopo della legge, i principi che disciplinano la concessione delle autorizzazioni, in particolare il principio di specificità, e l'autorità di concedere l'autorità attribuita a INAF come ente pubblico indipendente e istituzioni specializzate nei termini del sistema finanziario di Andorra. Il secondo capitolo definisce le procedure per la procedura di autorizzazione per la creazione di nuove entità che operano nel sistema finanziario di Andorra, la procedura inizia con la presentazione della domanda per l'approvazione, dopo di che il INAF ha un periodo di cinque mesi per risolvere e ne informa il richiedente che la prima parte della documentazione fornita con l'applicazione soddisfi i requisiti, o di negare tale richiesta sulla base del contenuto del documentazione fornita, all'interno del quale, in nessun caso, essere prorogato oltre i dodici mesi. Tuttavia, l'INAF ha emesso la risoluzione di concedere l'autorizzazione per la creazione del soggetto o il rifiuto della domanda, il periodo massimo di cinque mesi dalla data di ricevimento della documentazione in seguito.

Esso prevede inoltre che i richiedenti l'autorizzazione per la creazione di tutte le organizzazioni che operano nel sistema finanziario di Andorra si può presentare un ricorso con il governo contro le decisioni del INAF. Infine, si prevede che tutte le risoluzioni del INAF riguardanti la creazione di nuove entità che operano nel sistema finanziario sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Principato di Andorra.

Il terzo capitolo stabilisce le condizioni giuridiche necessarie per qualificarsi per il rilascio dell'autorizzazione e che sono presentate prima della richiesta di autorizzazione, l'istituzione di un deposito preliminare dell'importo non pagato per ogni diversa tipo di entità funzionamento del sistema finanziario, calcolato in base alla quantità di capitale necessario in ogni caso, previa autorizzazione, impostare il tipo appropriato di all'ente che gestisce il sistema finanziario che è stato assegnato il autorizzazione e ha iniziato le sue attività entro dodici mesi. Se si rompono all'interno di questi ultimi, si prevede che la cancellazione è INAF. Vostra autorità, come se l'entità cessa di implementare la loro attività nel corso di una reale ed efficace superiore a sei mesi. In ogni caso, le risoluzioni di revocare l'autorizzazione rilasciata da INAF possono essere impugnate dinanzi alla sezione amministrativa della magistratura e deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Principato di Andorra. Infine, allo scopo di emettere la risoluzione corrispondente con conoscenze di base di tutte le pertinenti INAF possono imporre ai richiedenti per ulteriori informazioni che riterrà opportune, a condizione che riguarda i requisiti per qualificarsi per il permesso.

Il quarto capitolo, come il nome stesso suggerisce, stabilisce i documenti che devono essere presentati unitamente alla domanda di autorizzazione, per valutare gli effetti di esso. I documenti elencati si riferiscono alle problematiche legate alle caratteristiche specifiche delle attività programmate dell'ente, i proprietari o soci del set entità, l'atteso strutturale, tecnica e finanziaria, e il rispetto dei prerequisiti. Allo stesso modo, una volta ottenuto l'avviso favorevole, si prevede a qualificarsi per la concessione di approvazione definitiva, il richiedente deve fornire una serie di documenti supplementari devono essere evidenziati tra il permesso del governo per la formazione della compagnia corrispondente. Infine, il quinto contiene i criteri sostanziali per la valutazione delle domande per le autorizzazioni che sono criteri diversi per i criteri generici e specifici, in modo che il modulo di autorizzazione per la creazione di un nuovo sistema operativo entità l'autorizzazione di Andorra finanziaria come discrezionale, data la natura indeterminata dei concetti giuridici che possono essere attribuiti a molti dei criteri di cui sopra.

Infine, l'emendamento aggiuntivo prima della legge che disciplina il sistema disciplinare del sistema finanziario, il 27 novembre 1997, con l'oggetto della INAF attribuito il potere di imporre sanzioni per la commissione reati, e per coerenza con la ripartizione che la legge è lo stesso concorso previa autorizzazione INAF sovvenzione per la creazione di nuove entità che operano nel sistema finanziario. Allo stesso modo, la seconda disposizione addizionale prevede che durante il primo anno di attuazione della presente legge, il termine per la INAF istruire il file e rilasciare la risoluzione corrispondente è di diciotto mesi. Il terzo e il quarto supplementare, rispettivamente, il trattamento speciale di investimenti diretti esteri in queste entità, che può raggiungere il 100 a 100 del capitale sociale o dei diritti di voto, e la tassa che i richiedenti devono soddisfare i le autorizzazioni in questo atto. L'abrogazione dispregiativo previsto della legge per disciplinare l'istituzione di nuove banche in materia di diritto di Andorra a causa del contenuto della legge e l'articolo 10 della legge che disciplina il sistema disciplinare del sistema finanziario, e le disposizioni autorizzazione finale contemplato nelle dichiarazioni rilasciate da INAF per sviluppare accurate contenuto tecnico della legge, la domanda che viene pubblicato nella Gazzetta del Governo del Principato di Andorra, con il relativo decreto, il testo della gli articoli e le disposizioni supplementari di varie leggi, e la data di entrata in vigore della legge.

La presente legge non disciplina il processo di registrazione dopo la creazione di entità che operano nel sistema finanziario di Andorra che è regolata in base alle disposizioni della legge sul regime giuridico delle banche e di base del sistema amministrativo delle società operative sistema finanziario.

Chapter One. Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto
Lo scopo di questa legge è di stabilire il sistema delle licenze per la creazione di nuove entità che operano nel sistema finanziario.

Articolo 2 Principi
L'autorizzazione per la creazione di tutte le organizzazioni che operano nel sistema finanziario di Andorra dovrebbero essere accordate in uno specifico e particolareggiato.

Articolo 3 Competenza
Corrisponde l'autorizzazione INAF sovvenzione per la creazione di tutte le organizzazioni che operano nel sistema finanziario di Andorra.

Capitolo Due. Procedura di autorizzazione

Articolo 4 Richieste
Le richieste di autorizzazione per la realizzazione di tutte le organizzazioni che operano nel sistema finanziario devono essere presentate alla INAF.

Sezione 5 Risoluzione
1. L'INAF dovrebbe risolvere e ne informa il richiedente che la prima parte della documentazione fornita con l'applicazione soddisfa i requisiti secondo quanto stabilito dagli articoli 11, 12, 13 e 14, o dovrebbe negare questa richiesta in base al contenuto di questa documentazione, entro un termine massimo di cinque mesi dalla data di presentazione o, se necessario, per avere il tempo per completare la documentazione richiesta. In ogni caso, la notifica deve avvenire entro un periodo massimo di dodici mesi dalla data di presentazione della domanda.
2. La risoluzione della comunicazione INAF che la prima parte della documentazione fornita per la creazione di un ente che gestisce il sistema finanziario soddisfa i requisiti secondo quanto stabilito dagli articoli 11, 12, 13 e 14 deve accompagnata dal requisito per la presentazione della documentazione richiesta in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 15. Il richiedente deve fornire questa documentazione per l'INAF entro un termine massimo di tre mesi dalla data di notifica del suddetto INAF. Se non si ricevono le informazioni richieste o la documentazione entro il termine INAF ha rifiutato la richiesta.
3. Una volta ricevuto le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 2, INAF esamina la domanda e rilascia il proprio consenso o il rifiuto della creazione dell'entità entro un termine massimo di cinque mesi dalla data di ricevimento della tali informazioni o documentazione.
4. L'espansione delle attività che costituiscono l'oggetto di una prestiti non bancari di entità specializzate, di cui l'autorizzazione e le attività intraprese da un istituto di servizi finanziari di investimento di investimento e / o o attività accessorie non specificati nella prima autorizzazione o di una successiva espansione delle attività è soggetta ad ulteriore autorizzazione.

Articolo 6 Pubblicazione
Le deliberazioni del INAF nel autorizzare la creazione di tutte le organizzazioni che operano nel sistema finanziario di Andorra devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Principato di Andorra.

L'articolo 7 delle risorse
I candidati per un permesso per la creazione di tutte le organizzazioni che operano nel sistema finanziario di Andorra può presentare un ricorso con il governo contro le decisioni della INAF entro un termine massimo di tredici giorni lavorativi dalla il giorno dopo la data di notifica della decisione.

Capitolo Tre. Condizioni da applicare per l'autorizzazione

Articolo 8 deposito prima
1. Prima di presentare una domanda di autorizzazione per la creazione di tutte le organizzazioni che operano nel sistema finanziario di Andorra, coloro che cercano di applicare l'autorizzazione di cui sopra deve effettuare un deposito per gli importi non pagati da parte INAF secondo i tipi di entità seguenti:
a) 3 milioni di euro nel caso di banche,
b) 200.000 euro in caso di soggetti non bancari, prestiti specializzati,
c) 200.000 euro in caso di società di investimenti finanziari,
d) $ 60.000 in caso di agenzie di investimento finanziario,
e) 15.000 euro nel caso di società di gestione patrimoniale,
f) $ 5,000 in caso di consulenti finanziari,
g) 30.000 euro in caso di società di gestione di organismi di investimento collettivo.
2. Il deposito deve essere restituito prima delle ricorrenti, la cui domanda è stata respinta, entro venti giorni lavorativi dalla data della decisione di negare, di soggetti autorizzati in un massimo di venti giorni lavorativi dalla data di inizio della loro attività.
3. I candidati per le autorizzazioni nella presente legge devono essere soddisfatti, prima al tasso che regola il quarto supplementare.

Articolo 9 Cessazione
1. Il rilascio dell'autorizzazione per la creazione di tutte le organizzazioni che operano nel sistema finanziario di Andorra si richiede ai candidati di avviare le attività del suo scopo entro dodici mesi dalla data di notifica autorizzazione.
2. Se l'ente che gestisce il sistema finanziario, la cui creazione non è stato autorizzato, avviare un'attività reale ed effettiva entro il periodo stabilito nel paragrafo precedente, l'INAF deve annullare. Vostra autorità e annullare il deposito effettuato e restituirla ai ricorrenti.
3. Se l'ente che gestisce il sistema finanziario ha cessato di esercitare la sua attività reale ed effettivo per un periodo superiore a sei mesi, INAF dovrebbe revocare l'autorizzazione.
4. L'ente che gestisce il sistema finanziario, la cui creazione è stata revocata, possono ricorrere contro la decisione del INAF alla Sezione Amministrativa della Magistratura, entro tredici giorni dal giorno dopo la notifica della decisione.
5. La revoca dell'autorizzazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Principato di Andorra.

L'articolo 10 integra le informazioni
Nonostante i documenti che disciplinano sono il quarto capitolo, INAF possono imporre ai richiedenti per ulteriori informazioni che riterrà opportune, a condizione che si riferiscono ai requisiti per poter beneficiare del permesso.

Capitolo Quattro. I documenti da presentare

Sezione 11 documentazione relativa alle caratteristiche specifiche dell'attività dell'organizzazione prevista
I candidati per un permesso per la creazione di tutte le organizzazioni che operano nel sistema finanziario di Andorra deve fornire al INAF, insieme alla domanda corrispondente, la seguente documentazione:
a) Il progetto di statuto dell'ente a formarsi quando, sotto il suo regime, dovrebbe assumere la forma di società.
b) Il programma di base di attività, che deve indicare specificamente il tipo di operazioni che rendono il film in base al tipo di entità del sistema operativo finanziario per la creazione di cui è normalmente . ha chiesto l'autorizzazione, e gli elementi che permettono di osservare l'orientamento delle attività, in particolare se si prevede di servire all'estero e in quali proporzioni e se ha in programma di investire in strumenti derivati.
In particolare, nel caso delle banche deve indicare le attività di banche commerciali e d'investimento e di sviluppo ausiliari sono attesi. Questo effetto deve indicare tutti gli elementi che consentono l'importanza relativa delle attività di commercial banking in tutta l'attività globale è proiettata a sviluppare.
Nel caso di soggetti non bancari prestiti specializzati dovrebbe indicare l'attività o le attività che compongono il suo scopo nel caso di investimenti finanziaria dei servizi di investimento e accessorie destinate pagare a seconda del tipo di entità per la realizzazione del quale ha chiesto l'autorizzazione.
Nel caso di società di gestione di organismi di investimento collettivo, come previsto nella Legge 10/2008 del 12 giugno, che disciplina gli organismi di investimento collettivo del diritto di Andorra.
c) una dichiarazione specifica della possibile erogazione di attività legate alla promozione dell'economia a livello nazionale.
d) una dichiarazione specifica della possibile erogazione di attività legate alla sponsorizzazione di attività educative e culturali, con finanziamenti per la ricerca, conservazione e promozione del patrimonio culturale e naturale e di azione culturale e sponsorizzazione di sport.

Sezione 12 documentazione relativa ai proprietari o soci della insieme di entità
I candidati per un permesso per la creazione di tutte le organizzazioni che operano nel sistema finanziario di Andorra deve fornire al INAF, insieme alla domanda corrispondente, la seguente documentazione:
a) L'identità del titolare della persona o entità a creare l'affiliazione provvisoria dell'organizzazione, indicando la loro identità e la nazionalità del suo capitale azionario.
Se sono persone giuridiche di indicare la composizione dei suoi organi direttivi, e fornire i bilanci e delle relazioni di revisione relative agli ultimi tre anni, e se questi fanno parte di un gruppo di società , indicare la composizione del gruppo, e fornire le informazioni di cui sopra che indica i componenti essenziali e del bilancio consolidato del gruppo.
b) dichiarazione giurata, in cui si afferma che i membri devono dare un contributo all'organizzazione soddisfare i requisiti stabiliti dalla normativa in materia di cooperazione internazionale in materia penale e la lotta contro il riciclaggio di denaro o titoli contro la criminalità internazionale e finanziamento del terrorismo.
c) Informazioni sulla storia, attività professionali e la situazione finanziaria del singolo proprietario del soggetto per creare o partner con partecipazioni superiori o uguali a 5 per 100 del capitale sociale del soggetto da formare. Se siete persone giuridiche, queste informazioni dovrebbero fare riferimento ai loro organi direttivi.
d) Se il richiedente non ha a priori coprire l'intero capitale sociale del soggetto che si intende creare informazioni sui meccanismi in atto per completare la tua iscrizione e la procedura.
In particolare, i candidati devono indicare se intendono effettuare un'offerta al pubblico per la vendita di azioni ha portato un'ampia base di azionisti.
e) L'elenco provvisorio delle persone che hanno integrato il primo organo amministrativo, con informazioni sulla carriera e le attività professionali di ciascuno e di tutta la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di conformità per l'esercizio di queste accuse.
f) Le norme di comportamento in cui, esplicitamente, che include il sistema operativo dei consulenti personali, rappresentanti e dipendenti della società.

Sezione 13 Documentazione relativa alla prevista strutturale, tecnico ed economico
I candidati per un permesso per la creazione di tutte le organizzazioni che operano nel sistema finanziario di Andorra deve fornire al INAF, insieme alla domanda corrispondente, la seguente documentazione:
a) Una descrizione delle tecnologie, soprattutto informatiche e contabili, le risorse organizzative e umane a disposizione del soggetto di svolgere le loro attività in base al tipo e, se cercano di operare con i derivati, devono presentare una relazione che illustri la sua capacità di trattare questi strumenti finanziari, con particolare attenzione al controllo di rischi associati a tali strumenti.
b) Una descrizione dettagliata delle attività che mirano a sviluppare in Andorra, e che in outsourcing all'estero.
c) una descrizione generica delle misure che si prevede di garantire un adeguate procedure di controllo interno e per sviluppare attività in un ambiente di massima sicurezza.
d) Un riferimento alle misure generici forniti in un rapporto preliminare con i precetti della legge sulla cooperazione internazionale in materia penale e la lotta contro il riciclaggio di denaro o titoli contro la criminalità internazionale e il finanziamento del terrorismo.
e) i collegamenti erogate, eventualmente, ad altre istituzioni finanziarie o di credito che avrebbe fornito il know-how tecnologico o partecipare alla gestione, o di impegnarsi a fornire qualsiasi sostegno in caso di eventuali difficoltà finanziarie.
f) L'ubicazione prevista del quartier generale e le disposizioni relative alla creazione di società controllate, filiali e uffici.
g) Le disposizioni di reclutamento durante i primi tre anni con l'indicazione dei livelli di abilità.
h) Le situazioni patrimoniali ed economiche previste per i primi tre anni, con commenti che si ritiene opportuno, su una stima di obiettivi quantitativi. In particolare si richiedono i volumi di attività e di reddito e le spese previste per le attività domestiche e altre attività.
i) La politica di applicazione dei risultati si prevede di effettuare.

Sezione 14 Documentazione relativa alla realizzazione dei prerequisiti
I candidati per un permesso per la creazione di tutte le organizzazioni che operano nel sistema finanziario di Andorra deve fornire al INAF, insieme alla domanda corrispondente, la giustificazione per aver effettuato il deposito richiesto nei precedenti Articolo 8.

Articolo 15, ulteriore documentazione
Per qualificarsi per la concessione del permesso e, al fine di aggiornare e completare la documentazione presentata con il ricorso, i ricorrenti che hanno ottenuto preavviso favorevole in conformità con le disposizioni della sezione 1 L'articolo 5 è presentare la seguente documentazione:
a) Lo statuto finali dell'organizzazione, insieme con l'autorizzazione del Governo per la costituzione della società corrispondenti.
b) informazioni sulle misure adottate per localizzare la sua sede e gli uffici è prevista l'apertura a breve.
c) aggiornamento o la conferma, se non ci sono stati cambiamenti, le informazioni fornite con l'applicazione provvisoria ai sensi delle disposizioni del precedente articolo, per dare definitiva.
d) L'elenco delle persone che detengono nella direzione generale, con informazioni sulla carriera e le attività professionali di ciascuno e di tutta la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di conformità per queste persone l'esercizio di queste accuse.
e) una dichiarazione esplicita della persona che dovrebbe presiedere l'ente, in base al quale ci si rende conto degli obblighi previsti dalla legge relativa al sistema finanziario e in particolare le disposizioni della legislazione internazionale in materia penale e la lotta contro il riciclaggio di denaro o titoli contro la criminalità internazionale e il finanziamento del terrorismo.

Capitolo cinque. Criteri per la valutazione delle domande

Articolo 16 criteri generali
Le domande saranno valutate in base alla solidità del progetto, dal punto di vista, e le prospettive di contribuire all'economia di Andorra, in generale, e del suo sistema finanziario in particolare.

Articolo 17 criteri specifici. Garanzie tecniche
Devono essere valutati in particolare:
a) Coerenza delle attività del progetto.
b) La conoscenza, l'esperienza e capacità dei candidati potenziali e partner per il raggiungimento degli obiettivi della banca proiettata.
c) le relazioni con uno o più istituti finanziari o di istituti di credito progettato per fornire le conoscenze sulle attività e la tecnologia.
d) Gli impegni assunti dalle banche o crediti relativi alla gestione della società proiettata.
e) La trasparenza della struttura del gruppo di cui l'azienda progettato per ottenere le informazioni necessarie sullo sviluppo delle loro attività.
f) La possibilità che la società proiettata essere esposta, in modo inadeguato, il rischio di attività non finanziarie dei suoi partner o proprietari, o quando si tratta di attività finanziarie, la stabilità o il controllo dell'entità possono essere influenzati dal rischio elevato di persone.
g) si intende l'organizzazione e la gestione, con particolare attenzione alle misure volte a garantire un controllo interno adeguato.

Articolo 18 Criteri specifici. Garanzie economiche
Devono essere valutati in particolare:
a) La trasparenza della fonte di finanziamento e l'identità delle persone che costituiscono il nucleo di appartenenza all'associazione proiettata.
b) La solvibilità finanziaria dei sottoscrittori di azioni per una percentuale superiore al 5 per 100 del capitale sociale della società proiettata.
c) L'eventuale partecipazione di uno o più enti finanziari o creditizi nella capitale della società proiettata.
d) La classifica, rating e solvibilità delle istituzioni finanziarie o creditizie legate al progetto.
e) Gli impegni sono stati contratti enti finanziari o creditizi collegati al progetto, in termini di fornire sostegno finanziario alla società proiettata in caso di eventuali difficoltà finanziarie.

Articolo 19 criteri specifici. Prospettive sulla influenza delle multinazionali nel sistema finanziario
Devono essere valutati in particolare:
a) La partecipazione al consolidamento e l'espansione di un settore un'immagine positiva.
b) Il potenziale per l'innovazione nella prestazione di servizi finanziari.
c) Il contributo alla promozione della concorrenza internazionale e aumento dei livelli di settore tecnico per il beneficio dei clienti.
d) Il contributo al miglioramento della produttività del sistema finanziario.
e) La possibile diversificazione delle caratteristiche commerciali e politica dei componenti del sistema andorrano finanziario.

Articolo 20 criteri specifici. Impatto delle prospettive socio-economiche per il paese
Devono essere valutati in particolare:
a) La partecipazione di Andorra o di capitali esteri e l'organo di governo e di direzione dell'ente.
b) Il numero e la qualifica dei posti di lavoro creati.
c) La copertura dei posti di lavoro stimata ai titolari stranieri di Andorra o permesso di soggiorno con una lunghezza non inferiore a 3 anni.
d) Le politiche volte a promuovere l'economia del paese, in particolare la promozione di nuove attività e la promozione di investimenti produttivi.
e) La crescita del settore finanziario in relazione alla crescita complessiva dell'economia di Andorra.
f) le politiche per sponsorizzare attività educative, culturali e sportive, e promuovere la ricerca, la conservazione e promozione del patrimonio culturale e naturale.

Articolo 21 criteri specifici. Impatto della internazionale
Nel caso specifico di valutare il contributo al rafforzamento di un'immagine positiva internazionale del paese.

Ulteriori prima
Che modifica l'articolo 9 della legge che disciplina il sistema disciplinare del sistema finanziario, 27 novembre 1997, che recita come segue:

"Articolo 9. Risoluzione di casi
1. L'INAF, una volta che l'istruzione si risolve entro due mesi dalla causa promossa. Nella risoluzione è stato fissato, spiegandone i motivi, i fatti e la loro qualificazione giuridica esatta determinare che questi fatti costituiscano reato e la persona, l'entità o le persone che sono autori e / o responsabili delle violazioni, e specificare la sanzione appropriata, o dichiarare l'esistenza di non-violazione o responsabilità.
2. Le sanzioni per le organizzazioni e gli individui che si traducono in autori e / o responsabilità derivante da lo stesso reato sono soggette a una sola risoluzione, risultando in un unico procedimento.
3. Quan la sanció determini el nomenament d'administradors provisionals, l'INAF ha de precisar en la resolució l'abast de llurs competències i de la seva actuació.
4. L'INAF notifica la resolució definitiva de les sancions imposades per infraccions lleus, greus i molt greus a les entitats afectades i les informa, si escau, de les vies de recurs.”.

Disposició addicional segona
Durant el primer any d'aplicació d'aquesta Llei, el termini màxim de dotze mesos al que es refereix l'apartat 1 de l'article 5 perquè l'INAF instrueixi l'expedient i emeti la corresponent resolució és de divuit mesos.

Disposició addicional tercera
Les inversions estrangeres directes consistents en la participació estrangera en entitats operatives del sistema financer andorrà poden assolir el 100 per 100 del seu capital social o dels seus drets de vot, restant, en tot cas, subjectes a la corresponent autorització prèvia de Govern, d'acord amb el que s'estableix als articles 16 i següents de la Llei 2/2008, del 8 d'abril, d'inversions estrangeres al Principat d'Andorra.

Disposició addicional quarta
Els sol.licitants de les autoritzacions per a la creació de qualsevol de les entitats operatives del sistema financer han de satisfer la taxa que regula aquesta disposició addicional, en els termes següents:
1. Concepte: La Taxa d'autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà recau sobre la persona en benefici de la qual es sol.licita l'autorització que regula aquesta Llei.
2. Fet generador: Constitueix fet generador de la taxa la sol.licitud d'autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà.
3. Obligat tributari: És obligat tributari de la taxa la persona que sol.licita l'autorització.
4. Responsable solidari: És responsable solidari del deute tributari de la taxa la persona en benefici de la qual es sol.licita l'autorització.
5. Quota tributària: La quota tributària ve determinada per una quantitat fixa, segons el tipus d'entitat, d'acord a les següents quanties:
a) 30.000 euros en el cas de les entitats bancàries,
b) 10.000 euros en el cas de les entitats -no bancàries- de crèdit especialitzat,
c) 10.000 euros en el cas de les societats financeres d'inversió,
d) 6.000 euros en el cas de les agències financeres d'inversió,
e) 3.000 euros en el cas de les societats gestores de patrimonis,
f) 1.000 euros en el cas dels assessors financers,
g) 4.000 euros en el cas de les societats gestores d'organismes d'inversió col.lectiva.
6. Meritament i exigibilitat: La taxa es merita en el moment en que es sol.liciti l'autorització i s'ha d'abonar a l'INAF alhora que tingui entrada la sol.licitud en aquest organisme.
7. La Llei del pressupost general pot actualitzar les quotes tributàries fixades en l'apartat 5.

Disposició derogatòria
Queda derogada la Llei de regulació de la creació de noves entitats bancàries de dret andorrà, del 30 de juny de 1998, l'article 10 de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de novembre de 1997, així com qualsevol disposició de rang igual o inferior que s'oposi al que s'estableix en aquesta Llei.

Disposició final primera
Es faculta a l'INAF per dictar els comunicats tècnics necessaris en relació amb qualsevol punt de la present Llei que pugui requerir un desenvolupament per fer-la operativa.

Disposició final segona
S'encarrega al Govern que, en el termini màxim de sis mesos a partir de la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei, publiqui al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, mitjançant el decret corresponent, el text refós de l'articulat i de les disposicions complementàries de les lleis següents:
- Llei d'ordenació del sistema financer, del 27 de novembre de 1993,
- Llei de regulació de reserves en garantia de dipòsits i d'altres obligacions operacionals a mantenir i dipositar per entitats enquadrades en al sistema financer, de l'11 de maig de 1995,
- Llei de regulació dels criteris de solvència i de liquiditat de les entitats financeres, del 29 de febrer de 1996, modificada el 12 de desembre de 1996,
- Llei de regulació de les facultats operatives dels diversos components del sistema financer, del 19 de desembre de 1996,
- Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de novembre de 1997.

Disposició final tercera
Aquesta Llei entra en vigor l'endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Casa de la Vall, 3 de juny del 2010
Josep Dallerès Codina
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n'ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Nicolas Sarkozy
President de la República Francesa
Copríncep d'Andorra

Joan Enric Vives Sicília
Bisbe d'Urgell
Copríncep d'Andorra

Tags:

Scrivi una recensione