Legge 3/2009, lo scambio di informazioni fiscali con la richiesta
Inviato da Manuel Casal | Sezione Regolamenti
Il BOPA ieri (21.09.09) Numero 67/21, pubblicato dalla legge 3/2009, lo scambio di informazioni fiscali con la richiesta, rivolta a un parziale modifica della normativa che protegge segretezza e, di conseguenza, il segreto bancario, che stabilisce i principi generali applicabili nell'ambito del scambio di informazioni fiscali con la richiesta da parte del Principato di Andorra e la United che si conclude o con un accordo per lo scambio di informazioni a livello amministrativo, in termini di tassazione o di un accordo per eliminare la doppia imposizione, in termini di scambio di informazioni. La legge segue i principi di trasparenza e scambio di informazioni sviluppata dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE sulla tassazione dei redditi e il capitale, nel suo testo del 17 luglio 2008. Principi adottati per lo scambio di informazioni in materia fiscale contenute nel modello di convenzione fiscale elaborato dall'OCSE. La legge include i principi ispiratori di cui all'articolo 26 del modello di accordo che, nel suo testo del 17 luglio 2008. Le modalità di scambio di informazioni tra gli Stati contraenti, con rigide regole di riservatezza e segretezza. Allo stesso tempo significa che, prima della sua applicazione, lo Stato non ha fatto ancora modificare la sua legislazione o la prassi amministrativa che rappresentano un ostacolo ad una corretta applicazione dei principi affermati. La legge tiene conto anche della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha parlato più volte circa l'invalidità delle prove acquisite fiscale amministrativa se sono utilizzati ai fini dell'azione penale richiesta del contribuente.
Verificare le procedure parlamentari e la relativa documentazione.
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